La nuova Legge Urbanistica Regionale e il PATI

All’inizio del 2005 è entrata in vigore la legge della regione Veneto n. 11 del 23 aprile 2004 che porta il titolo “Norme per il governo del territorio”.
E’ la nuova legge urbanistica regionale (LUR). Il riferimento costituzionale al territorio dà la misura degli interessi coinvolti da questo intervento legislativo. La legge urbanistica regionale, infatti, investe gli interessi di una vastissima gamma di soggetti: dai comuni cittadini, ai proprietari delle aree, agli operatori professionali, agli amministratori e funzionari delle amministrazioni locali.
La legge regionale si pone come obiettivo la difesa delle identità storico-culturali, la tutela dell’ambiente, uno sviluppo ordinato e sostenibile, cioè uno sviluppo che “consenta alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i loro” (Commissione mondiale dell’ambiente e dello sviluppo o Commissione Brundtland, 1987).
La nuova legge mantiene i meccanismi della pianificazione a cascata, dal livello regionale (Piano territoriale di coordinamento regionale o PTRC) a quello provinciale (Piano territoriale di coordinamento provinciale o PTCP), mentre innova profondamente a livello comunale.
Sparisce il tradizionale Piano regolatore generale (PRG) che viene sostituito dal Piano regolatore comunale (PRC).
Questo, però, è profondamente diverso dal PRG, essendo costituito a sua volta dal Piano di assetto del territorio (PAT), di durata decennale, e dal Piano degli interventi (PI), che ha validità quinquennale.
Inoltre due o più comuni possono unirsi per realizzare assieme il Piano di assetto territoriale intercomunale (PATI) che va a sostituire il PAT.
Il PATI può anche essere tematico, cioè può trattare solo alcuni dei temi della pianificazione stabiliti dalla legge. Questo PATI tematico dovrà di conseguenza essere integrato a livello comunale da un PAT che elaborerà i temi non trattati dal PATI tematico.
Il PAT è lo strumento della pianificazione che determina le scelte di natura strategica dello sviluppo che si sottolinea ancora una volta deve essere “sostenibile” e quindi individua le zone che devono essere considerate non modificabili (invarianti) per motivi geologici o idrogeologici, ambientali, paesaggistici, storici, architettonici, ecc., le zone già definite dalla pianificazione dei piani regionali e provinciali (o dai PATI tematici), le cosiddette vocazioni alla trasformabilità in funzione delle varie esigenze dello sviluppo (case, attività produttive, servizi, mobilità, ecc.).
Il PAT, a differenza dal PRG, non ha valore operativo immediato, vale dire che in base ad esso non sarà possibile modificare il territorio se non in alcuni casi limitati e ben definiti.
Il Piano degli Interventi (PI) è lo strumento più vicino all’attuale PRG e dà operatività alle scelte strategiche (PAT) e assorbe anche l’attuale programma poliennale di attuazione (PPA) e il piano triennale delle opere pubbliche. Si attua sia con i normali permessi di costruzione, sia attraverso preventivi Piani urbanistici attuativi (PUA) che vanno a sostituire la congerie dei precedenti strumenti attuativi.
Una grande e, si spera, positiva novità introdotta dalla nuova legge è l’obbligo della VAS o Valutazione strategica ambientale che deve accompagnare ogni strumento pianificatorio e le sue varianti.
Oggi conosciamo solo la VIA o Valutazione di impatto ambientale che si applica solo a certe grandi opere che coinvolgono pesantemente l’ambiente (aeroporti, ferrovie, ponti autostrade, grandi industrie, ecc.). La VIA opera solo a posteriori, in pratica solo dopo che il luogo e il tipo di insediamento è stato deciso e svolge sostanzialmente solo un’azione di limitazione o attenuazione del danno ambientale. La VAS, invece, opera a livello preventivo – in rispetto del principio di precauzione – su tutti gli strumenti urbanistici: essa, infatti, deve evidenziare la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità della pianificazione, le possibili alternative, le misure di mitigazione anche in relazione agli altri strumenti di pianificazione con cui vanno ad interagire.
Fin qui la parte veramente apprezzabile della legge.
Va, infatti, ricordato che tutta la strumentazione urbanistica deve veder coinvolte preventivamente tutte le forme organizzate operanti sul territorio: enti istituzionali, organizzazioni sindacali, associazioni, ecc. In buona sostanza i “poteri forti”. Questa è la cosiddetta “concertazione e partecipazione” dalle quali però sono esclusi i cittadini.
Facciamo un esempio. Un Comune avvia le procedure per la stesura del PAT: la Giunta Municipale, prima di adottare il documento programmatico voluto dalla legge deve concertare con enti e associazioni gli obiettivi del documento e, quindi, del PAT.
Questo documento viene solo trasmesso al Consiglio Comunale, l’unico organo di governo democraticamente eletto, per mera informazione e che neppure lo può discutere. Solo al momento dell’adozione del PAT il Consiglio Comunale potrà esprimersi, ma solo attenendosi alle scelte del documento programmatico così come dovranno fare i tecnici.
E i cittadini: come ora potranno, a posteriori e a giochi fatti, fare le loro osservazioni.
I Comuni di Codognè (Capofila), Cordignano, Gaiarine, Orsago e San Fior si sono uniti ed hanno adottato nel maggio 2009 il PATI, strumento che è al vaglio della Regione (il 10/03/2009 la regione ne ha rinviato l’approvazione per supplemento di istruttoria).
Quanti cittadini di Gaiarine sanno tutto ciò?
Molto pochi, le decisioni sono state prese “in alto” e solo gli amministratori e i tecnici che sono stati informati.
Ora appare evidente che se un’Amministrazione vuole essere democratica deve attivare tutti i possibili canali per coinvolgere non solo gli organismi costituiti ma anche per dar voce al singolo cittadino già nella fase preliminare per consentire così una maggior partecipazione magari creando un apposito forum sul sito istituzionale del Comune con l’obiettivo di consentire e promuovere la maggior partecipazione possibile: Si potrebbe anche chiedere di aprire un vero e proprio sportello in comune dove ogni cittadino può andare per chiedere informazioni.
Urge che i successivi atti (PAT – Piano regolatore Comunale – Piani di intervento) vengano fatti alla luce del sole e non solo nell’ufficio del Sindaco.

potete trovare qui un interessante documento sulle nuove modifiche della Legge Urbanistica Regionale

.

Condivi
www.pdf24.org    Invia l'articolo in formato PDF   

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *